[1]I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1955-56 sono stabiliti nelle seguenti somme:

[2]Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1955-56 (articolo 68)................. L. 2.943.804.955 -

[3]Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti(articolo 70) L. 2.628.910.227 - ----------------------- Residui passivi al 30 giugno 1956... L... 5.572.715.182 -

Testo vigente dal 17 aprile 1963

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urn:nir:stato:legge:1963-02-11;481~art72 · fonte su Normattiva