Art. 10 231 — Sanzione amministrativa pecuniaria
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 19 giugno 2001 al 24 gennaio 2026. Leggi il testo vigente →
Per l'illecito amministrativo dipendente da reato si applica sempre la sanzione pecuniaria. La sanzione pecuniaria viene applicata per quote in un numero non inferiore a cento ne' superiore a mille. 3.L'importo di una quota va da un minimo di lire cinquecentomila ad un massimo di lire tre milioni. 4. Non e' ammesso il pagamento in misura ridotta.
Testo vigente dal 19 giugno 2001 al 24 gennaio 2026 · versione 0 su Normattiva