Art. 44
Incompatibilita' con l'ufficio di testimone
Non puo' essere assunta come testimone:
- a)la persona imputata del reato da cui dipende l'illecito amministrativo;
- b)la persona che rappresenta l'ente indicata nella dichiarazione di cui all'articolo 39, comma 2, e che rivestiva tale funzione anche al momento della commissione del reato. Nel caso di incompatibilita' la persona che rappresenta l'ente puo' essere interrogata ed esaminata nelle forme, con i limiti e con gli effetti previsti per l'interrogatorio e per l'esame della persona imputata in un procedimento connesso.
Testo vigente dal 19 giugno 2001, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva