Art. 46 231Criteri di scelta delle misure

Nel disporre le misure cautelari, il giudice tiene conto della specifica idoneita' di ciascuna in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto. Ogni misura cautelare deve essere proporzionata all'entita' del fatto e alla sanzione che si ritiene possa essere applicata all'ente. L'interdizione dall'esercizio dell'attivita' puo' essere disposta in via cautelare soltanto quando ogni altra misura risulti inadeguata. Le misure cautelari non possono essere applicate congiuntamente.

Testo vigente dal 19 giugno 2001, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-06-08;231~art46 · fonte su Normattiva