Art. 61
Provvedimenti emessi nell'udienza preliminare
Il giudice dell'udienza preliminare pronuncia sentenza di non luogo a procedere nei casi di estinzione o di improcedibilita' della sanzione amministrativa, ovvero quando l'illecito stesso non sussiste o gli elementi acquisiti ((non consentono di formulare una ragionevole previsione di condanna dell'ente)). Si applicano le disposizioni dell'articolo 426 del codice di procedura penale. Il decreto che, a seguito dell'udienza preliminare, dispone il giudizio nei confronti dell'ente, contiene, a pena di nullita', la contestazione dell'illecito amministrativo dipendente dal reato, con l'enunciazione, in forma chiara e precisa, del fatto che puo' comportare l'applicazione delle sanzioni e l'indicazione del reato da cui l'illecito dipende e dei relativi articoli di legge e delle fonti di prova nonche' gli elementi identificativi dell'ente.
Testo vigente dal 4 aprile 2024, tuttora in vigore · versione 53 su Normattiva