Art. 18
Clausola di invarianza finanziaria
Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Testo vigente dal 17 marzo 2017, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva