La restituzione dell'imposta generale sull'entrata compete, se, l'invio all'estero dei beni ed il relativo ammontare possono essere stabiliti con certezza, in base, alternativamente: alla bolletta doganale di esportazione o alle attestazioni previste dall'articolo 346 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43; al duplo della fattura di vendita all'estero, recante l'attestazione prevista dal secondo comma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1955, n. 192; a certificazione di un pubblico ufficio nazionale, ovvero di un pubblico ufficio di uno dei Paesi membri delle Comunita' europee o di uno dei Paesi vincolati ad accordi di mutua assistenza amministrativa; ovvero a dichiarazione di un istituto di credito autorizzato, comprovante l'avvenuto pagamento della merce esportata.

Testo vigente dal 6 giugno 1978

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urn:nir:stato:legge:1978-05-25;232~art3 · fonte su Normattiva