[1]Il Governo del Re e' autorizzato ad emettere tutti i provvedimenti occorrenti per l'esecuzione della presente legge.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti dei Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a San Rossore, addi' 15 giugno 1933 - Anno XI
[4]VITTORIO EMANUELE
[5]Mussolini
[6]Visto, il Guardasigilli: De Francisci.
Testo vigente dal 12 luglio 1933
