Art. 16
[1]In correlazione con la ristrutturazione dei premi di lavoro e del premio industriale di cui agli articoli 10 e 14 della presente legge, alle disposizioni sulle competenze accessorie approvate con la legge 11 febbraio 1970, n. 34, e successive modificazioni, e' aggiunto il seguente articolo, con effetto dal 1° luglio 1973:
[2]"Art. 82-bis. - Aliquota residua conseguente alla ristrutturazione del premio industriale e dei premi di lavoro del personale delle navi traghetto, in dipendenza dell'istituzione della "indennita' pensionabile". - Al personale ferroviario delle seguenti categorie e' corrisposta una "aliquota residua" nelle misure a lato indicate:
- A)- Personale delle navi traghetto. Per ogni ora di servizio prestato a bordo della nave:
[3]Comandante e direttore di macchina.................. L. 30
[4]1° Ufficiale navale e 1° ufficiale di macchina:
[5]parametro 304..................................... " 70 parametro 265..................................... " 110
[6]Ufficiale navale e ufficiale di macchina............ " 100 Nostromo, capo motorista e capo elettricista........ " 30 Carpentiere, motorista ed elettricista.............. " 30 Marinaio e ingrassatore............................. " 20 Carbonaio........................................... " 20
[7]In caso di soppressione di una o piu' corse programmate l'aliquota spetta al solo personale impegnato a bordo per lavori di riparazione e manutenzione nave.
- B)- Personale direttivo.
[8]Per ogni giornata di presenza in servizio: Ispettore capo superiore r.e........................ L. 220 Ispettore capo r.e................................ " 470
[9]Ispettore capo aggiunto:
[10]parametro 530..................................... - parametro 487..................................... - parametro 455..................................... " 238 parametro 426..................................... " 570 parametro 387..................................... " 570
[11]Ispettore principale:
[12]parametro 370..................................... L. 150 parametro 307..................................... " 750
[13]Ispettore........................................... " 850
[14]L'aliquota di cui sopra viene corrisposta con le norme ed i criteri stabiliti dall'articolo 67 delle presenti disposizioni".
Testo vigente dal 16 marzo 1974
