Gli insegnanti incaricati nelle scuole materne statali, i quali abbiano fruito dalla proroga dell'incarico annuale per effetto del decreto-legge 6 settembre 1979, n. 434, convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 1979, n. 566, ed abbiano conseguito l'abilitazione all'insegnamento ai sensi del precedente articolo 23 o a seguito dell'ultimo concorso ordinario espletato prima dell'entrata in vigore della presente legge, sono immessi in ruolo con decorrenza giuridica dal 1 settembre 1983. Agli insegnanti immessi in ruolo per effetto del precedente primo comma la sede di servizio sara' assegnata a partire dall'anno scolastico 1984-1985 dando precedenza, nell'ordine, agli insegnanti immessi in ruolo, rispettivamente, per effetto del precedente articolo 21 e del precedente articolo 22. L'assegnazione della sede e' disposta secondo modalita' analoghe a quelle previste dal precedente articolo 21. A tal fine la graduatoria provinciale per il conferimento degli incarichi sara' integrata con la valutazione del titolo di abilitazione. Gli insegnanti incaricati, di cui al presente articolo, sono mantenuti in servizio sino al termine dell'anno scolastico in cui viene ultimata la sessione riservata di esami di abilitazione di cui al precedente articolo 23. Coloro che conseguono l'abilitazione sono ulteriormente mantenuti in servizio sino all'immissione in ruolo prevista dal presente articolo.

Testo vigente dal 22 maggio 1982

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urn:nir:stato:legge:1982-05-20;270~art24 · fonte su Normattiva