Il Ministro della pubblica istruzione stabilisce con proprio decreto le modalita' per l'assegnazione della sede al personale immesso in ruolo per effetto delle disposizioni contenute nel precedente titolo III, nonche' per l'utilizzazione del personale che risultasse eventualmente in soprannumero. L'assegnazione della sede puo' essere disposta anche prima delle decorrenze previste dai rispettivi articoli della presente legge, qualora venga a determinarsi disponibilita' di posti dopo aver assegnato la sede alla categoria a cui spetta a tal fine la precedenza. Nei casi in cui i docenti ai quali va assegnata la sede non siano inclusi nelle graduatorie di conferimento degli incarichi, essi saranno inseriti nelle predette graduatorie secondo i criteri di valutazione di titoli previsti per l'anno in cui sono state formate le graduatorie medesime. Le precedenze previste dal titolo III per l'assegnazione della sede al personale immesso in ruolo operano tra le diverse graduatorie da compilare distintamente per le varie categorie. Per gli insegnanti immessi nei ruoli della scuola secondaria, dei licei artistici e degli istituti d'arte, l'utilizzazione e' disposta ai sensi dell'articolo 14 della legge 9 agosto 1978, n. 463. Per il personale docente delle accademie di belle arti e dei conservatori di musica la utilizzazione e' disposta anche in cattedre o posti di materie affini, ivi compresi gli insegnamenti dei corsi speciali, delle scuole libere del nudo e dei corsi straordinari.

Testo vigente dal 22 maggio 1982

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urn:nir:stato:legge:1982-05-20;270~art59 · fonte su Normattiva