Revisione della disciplina del reclutamento del personale docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica, ristrutturazione degli organici, adozione di misure idonee ad evitare la formazione di precariato e sistemazione del personale precario esistente

Art. 65 — Validità dei titoli di specializzazione conseguiti in base a norme vigenti prima dell'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970

La validita' dei titoli di specializzazione di cui all'ultimo comma dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970, e' estesa anche ai fini delle immissioni in ruolo previste dalla legge 9 agosto 1978, n. 463, e delle immissioni in ruolo previste dalla presente legge. Sono ritenuti validi altresi' quali titoli di specializzazione i titoli conseguiti in base a norme vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970, anche se il loro conseguimento abbia avuto luogo dopo tale data, purche' a seguito di corsi indetti prima della data medesima.

Testo vigente dal 22 maggio 1982

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urn:nir:stato:legge:1982-05-20;270~art65 · fonte su Normattiva