titolo IV — ELIMINAZIONE DELLE CAUSE CHE PRODUCONO PRECARIATO NELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE E CULTURALI ALL'ESTERO
- Art. 21 — Soppressione degli incarichi a tempo indeterminato ed a tempo determinato
- Art. 22 — Divieto di assunzione di nuovo personale precario
- Art. 23 — Sostituzione di docenti temporaneamente assenti
- Art. 24 — Insegnamento di materie obbligatorie che comportano un orario settimanale inferiore a quello di cattedra
- Art. 25 — Supplenze di insegnamento
- Art. 26 — Insegnamento di materie obbligatorie secondo la legislazione locale e non previste dall'ordinamento scolastico italiano
- Art. 27 — Personale non docente da assumere per speciali esigenze in aree geografiche particolari
- Art. 28 — Legge regolatrice dei contratti
- Art. 29 — Norme applicabili al personale non docente
- Art. 30 — Trattamento economico del personale retribuito da altre autorità o enti all'estero
- Art. 31 — Norme comuni sulle immissioni in ruolo
- Art. 32 — Decorrenza del trattamento economico del personale docente immesso in ruolo
- Art. 33 — Norme di rinvio
- Art. 34 — Personale insegnante in servizio nei paesi in via di sviluppo
- Art. 35 — Copertura finanziaria