La spesa relativa fara' carico ad apposito capitolo da istituire nello stato di previsione del Ministero della sanita', al quale saranno trasferiti i fondi stanziati ai capitoli 18 e 75 del medesimo stato di previsione per l'esercizio 1960-61 e ai corrispondenti capitoli degli esercizi successivi. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Testo vigente dal 7 dicembre 1961

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urn:nir:stato:legge:1961-11-09;1242~art3 · fonte del testo