Coloro i quali, per tutto il trentennio anteriore alla entrata, in vigore della presente legge, abbiano derivato ed utilizzato pacificamente acqua pubblica, sebbene iscritta in elenchi anche suppletivi, a scopo di irrigazione in quantita' non superiore a 50 litri al minuto secondo, senza averne chiesto il riconoscimento o la concessione, possono chiedere il riconoscimento dell'uso stesso limitatamente al quantitativo effettivamente utilizzato durante il trentennio ed a norma dell'art. 3 del testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, purche' l'utilizzazione non sia incompatibile con derivazione gia' assentita a terzi. La domanda di riconoscimento deve essere presentata entro il termine perentorio di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Testo vigente dal 12 gennaio 1952

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1951-12-18;1550~artunico · fonte del testo