Ai docenti di ruolo di cui al sesto comma dell'articolo 50 della legge 11 luglio 1980, n. 312, e ai docenti di ruolo degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, gia' inquadrati nella sesta qualifica funzionale ai sensi della medesima legge 11 luglio 1980, n. 312, in servizio alla data del 1 febbraio 1981, anche se cessati dal servizio all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, che, a far data dal 1 febbraio 1981, abbiano maturato, rispettivamente, sedici anni di anzianita' di servizio e piu' di diciotto anni di servizio, compete il beneficio previsto dall'articolo 4, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1981, n. 271. Tale beneficio compete a decorrere dalla data di attribuzione della classe di stipendio conseguita al maturare di detta anzianita'. Il beneficio suddetto compete anche ai docenti indicati nel precedente comma, che maturino l'anzianita' in esso prevista successivamente all'entrata in vigore della presente legge.

Testo vigente dal 4 maggio 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-04-26;161~artunico · fonte su Normattiva