Art. 1
Ricorso
Contro gli atti amministrativi non definitivi e' ammesso ricorso in unica istanza all'organo sovraordinato, per motivi di legittimita' e di merito; da parte di chi vi abbia interesse. Contro gli atti amministrativi dei Ministri, di enti pubblici o di organi collegiali e' ammesso ricorso da parte di chi vi abbia interesse nei casi, nei limiti e con le modalita' previsti dalla legge o dagli ordinamenti dei singoli enti. La comunicazione degli atti soggetti a ricorso ai sensi del presente articolo deve recare l'indicazione del termine e dell'organo cui il ricorso deve essere presentato.
Testo vigente dal 17 gennaio 1972, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva