Art. 2Termine - Presentazione

Il ricorso deve essere proposto nel termine di trenta giorni dalla data della notificazione o della comunicazione in via amministrativa dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza. Il ricorso e' presentato all'organo indicato nella comunicazione o a quello che ha emanato l'atto impugnato, direttamente o mediante notificazione o mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Nel primo caso, l'ufficio ne rilascia ricevuta. Quando il ricorso e' inviato a mezzo posta, la data di spedizione vale quale data di presentazione. I ricorsi rivolti, nel termine prescritto, a organi diversi da quello competente, ma appartenenti alla medesima amministrazione, non sono soggetti a dichiarazione di irricevibilita' e i ricorsi stessi sono trasmessi d'ufficio all'organo competente.

Testo vigente dal 17 gennaio 1972, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-11-24;1199~art2 · fonte su Normattiva