Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, e' istituito un comitato composto dai seguenti membri:

  • a)il Ministro del lavoro e della previdenza sociale o un suo rappresentante, con funzioni di presidente;
  • b)un rappresentante del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
  • c)un rappresentante del Ministero dell'interno;
  • d)un rappresentante del Ministero della difesa;
  • e)un rappresentante dell'istituto, cassa o fondo di previdenza presso cui deve essere effettuata la ricostruzione del rapporto assicurativo;
  • f)quattro rappresentanti dei pensionati, scelti dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale tra i designati delle federazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale. Nell'accertamento dei fatti e nella valutazione degli elementi documentali di cui all'articolo 3, il comitato e' integrato da un rappresentante dell'amministrazione o dell'ente di cui al medesimo articolo. Il comitato e' nominato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Il comitato decide sulla domanda di cui all'articolo 3 entro duecentosettanta giorni dalla sua presentazione e la decisione assunta e' notificata al richiedente. Dall'istituzione e dal funzionamento del comitato di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Testo vigente dal 2 marzo 2001

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urn:nir:stato:legge:2001-02-26;30~art2 · fonte su Normattiva