Ai pagamenti a favore dell'ENEL di cui all'articolo 34-ter, terzo comma, del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730, provvede fino al 31 dicembre 1977 la gestione stralcio di cui all'articolo 22 della presente legge e, successivamente a tale data, la regione Friuli-Venezia Giulia in favore della quale con legge di approvazione del bilancio dello Stato puo' essere assegnato, per lo scopo, un contributo speciale.
Testo vigente dal 22 agosto 1977
