Le modalita' per l'attuazione delle disposizioni contenute nella presente legge potranno essere stabilite in accordi da stipularsi tra le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori del settore interessato. In caso di mancato accordo le modalita' di attuazione della presente legge saranno disposte con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali di cui al precedente comma.

Testo vigente dal 13 novembre 1962

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1962-10-23;1544~art3 · fonte del testo