All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 90.000 milioni per l'anno 1990, e in lire 75.000 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1990, all'uopo utilizzando l'apposito accantonamento "Industria cantieristica ed armatoriale (direttive CEE n. 81/363 e n. 87/167) (compreso un limite di impegno di lire 95 miliardi)". Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo vigente dal 5 aprile 1991

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urn:nir:stato:legge:1991-03-28;107~art3 · fonte su Normattiva