E' autorizzata la spesa di lire 200 milioni per il 1982 e di lire 500 milioni in ciascuno degli anni dal 1983 al 1985, per consentire al Ministero degli affari esteri di provvedere agli studi di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 100, secondo le modalita' previste dallo stesso articolo. Le funzioni del Comitato interministeriale di cui all'articolo 7 della legge 14 marzo 1977, n. 73, e quelle della relativa segreteria, gia' prorogate fino al 30 dicembre 1981 con la legge 18 novembre 1980, n. 780, sono ulteriormente prorogate fino al 30 dicembre 1985 a far data dal 1 gennaio 1982. Al relativo onere, valutato in lire 90 milioni annui, si provvede a valere sull'autorizzazione di spesa di cui al precedente comma. Il Comitato interministeriale indicato al precedente comma e' presieduto dal funzionario del Ministero degli affari esteri, con qualifica non inferiore a quella di ministro plenipotenziario di seconda classe, nominato coordinatore ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 7, terzo comma, della legge 14 marzo 1977, n. 73. All'ufficio di segreteria sono assegnati cinque addetti che possono anche essere scelti fra il personale in quiescenza a qualsiasi titolo dal Ministero degli affari esteri.
Testo vigente dal 5 gennaio 1983
