Sono abrogate le leggi 6 dicembre 1949, n. 898, e 2 aprile 1968, n. 514, nonche' gli articoli 11 e 40 della legge 4 novembre 1965, n. 1213. Al comma 2, alinea, dell'articolo 4 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, dopo le parole: "da prendere in considerazione" sono inserite le seguenti: "secondo il tipo di opera filmica, previa specifica individuazione effettuata con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali". Alla legge 14 agosto 1967, n. 800, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)nella lettera a) del primo comma dell'articolo 29, sono aggiunte in fine le parole "in misura prevalente";
  • b)il secondo comma dell'articolo 29 e l'articolo 31 sono abrogati. Il comma 10 dell'articolo 20 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º marzo 1994, n. 153, e' sostituito dal seguente: "10. Per gli interventi di cui al comma 1, anche unitamente ai contributi sugli interessi ivi previsti, sono concessi contributi in conto capitale, secondo criteri e modalita' definiti con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400". Al comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 203, come sostituito dall'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 21 dicembre 1998, n. 492, dopo le parole: "contributi in conto interessi, in favore" sono inserite le seguenti: "di persone fisiche e giuridiche private e". All'articolo 10, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, sono aggiunte, in fine, le parole: "secondo modalita' e criteri definiti con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400". Al comma 3 dell'articolo 11 del decreto legislativo 21 dicembre 1998, n. 492, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Fino alla data di entrata in vigore del predetto decreto, si applicano le disposizioni vigenti". Al comma 3 dell'articolo 6 della legge 12 luglio 1999, n. 237, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le manifestazioni, anche di livello nazionale, possono essere tenute in ciascuno degli anni 2000 e 2001". All'articolo 18, comma 4, del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, le parole: "sessanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta giorni". Al comma 1 dell'articolo 52 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, dopo la parola: "esercita" sono inserite le seguenti: ", anche in base alle norme del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e del testo unico approvato con decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490,".

Testo vigente dal 8 gennaio 2001

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urn:nir:stato:legge:2000-12-29;400~art4 · fonte su Normattiva