Art. 4 — Anagrafe delle aziende
Le amministrazioni, competenti a rilasciare le licenze e le autorizzazioni o a tenere i registri e gli albi di cui all'articolo 1 della legge 27 novembre 1960, n. 1397, e successive modificazioni ed integrazioni, comunicano alla commissione provinciale per l'accertamento e la compilazione degli elenchi nominativi degli esercenti attivita' commerciali e all'INPS, entro trenta giorni, il rilascio della licenza o della autorizzazione o l'iscrizione nell'albo o registro suddetti e ogni altra notizia riguardante l'inizio, la sospensione la variazione o la cessazione di attivita' dell'azienda. Qualora i dati di cui al comma 1 si riferiscano all'attivita' artigiana, sono comunicati, nei medesimi termini, dalle amministrazioni competenti alla commissione provinciale per l'artigianato e all'INPS.
Testo vigente dal 13 agosto 1990
