Art. 199
L'articolo 696 del codice civile e' sostituito dal seguente: "Art. 696 - Devoluzione al sostituito. - L'eredita' si devolve al sostituito al momento della morte dell'istituito. Se le persone o gli enti che hanno avuto cura dell'incapace muoiono o si estinguono prima della morte di lui, i beni o la porzione dei beni che spetterebbe loro e' devoluta ai successori legittimi dell'incapace".
Testo vigente dal 23 maggio 1975
