Dall'entrata in vigore della presente legge cessano di avere efficacia i provvedimenti emanati dal tribunale ai sensi dell'abrogato articolo 340 del codice civile e non possono essere iniziate o proseguite azioni per l'inosservanza, avvenuta in precedenza, dei suddetti provvedimenti.

Testo vigente dal 23 maggio 1975

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urn:nir:stato:legge:1975-05-19;151~art236 · fonte su Normattiva