Art. 8 — Pagamento delle pensioni
Le pensioni sono pagate in tredici mensilita' di eguale importo. La tredicesima mensilita' e' pagata nel mese di dicembre. La Cassa ha facolta' di effettuare pagamenti con cadenza bimestrale. Tutti i trattamenti erogati dalla Cassa saranno arrotondati alle mille lire superiori ad ogni pagamento.
Testo vigente dal 10 febbraio 1986
