Le pensioni sono pagate in tredici mensilita' di eguale importo. La tredicesima mensilita' e' pagata nel mese di dicembre. La Cassa ha facolta' di effettuare pagamenti con cadenza bimestrale. Tutti i trattamenti erogati dalla Cassa saranno arrotondati alle mille lire superiori ad ogni pagamento.

Testo vigente dal 10 febbraio 1986

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urn:nir:stato:legge:1986-01-29;21~art8 · fonte su Normattiva