Il divieto di cui agli ultimi due commi dell'articolo 23 della legge 24 marzo 1958, n. 195, sostituito dalla presente legge, non si applica alla prima elezione del Consiglio superiore della magistratura successiva all'entrata in vigore della presente legge, purche' i magistrati che si presentano candidati cessino dai loro incarichi non giudiziari almeno tre mesi prima della data fissata per le votazioni.

Testo vigente dal 31 dicembre 1975

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urn:nir:stato:legge:1975-12-22;695~art7 · fonte su Normattiva