Riforma della RAI e del servizio pubblico radiotelevisivo
Art. 4 — Abrogazioni e delega al Governo per il riassetto normativo
Sono abrogate le seguenti disposizioni:
- a)articoli 17 e 20 della legge 3 maggio 2004, n. 112;
- b)articolo 50 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;
- c)articolo 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 aprile 1947, n. 428, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per la modifica del citato testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 16 della legge 3 maggio 2004, n. 112, nonche' sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:
- a)riordino e semplificazione delle disposizioni vigenti anche ai fini dell'adeguamento dei compiti del servizio pubblico con riguardo alle diverse piattaforme tecnologiche e tenuto conto dei mutamenti intervenuti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
- b)previsione di disposizioni volte a favorire la trasmissione di contenuti destinati specificamente ai minori, che tengano conto delle esigenze e della sensibilita' della prima infanzia e dell'eta' evolutiva;
- c)diffusione delle trasmissioni televisive e radiofoniche di pubblico servizio su tutto il territorio nazionale;
- d)diffusione di trasmissioni radiofoniche e televisive anche in lingua tedesca e ladina per la provincia autonoma di Bolzano, in lingua ladina per la provincia autonoma di Trento, in lingua francese per la regione Valle d'Aosta e in lingua slovena per la regione Friuli Venezia Giulia;
- e)indicazione espressa delle norme abrogate. Il decreto legislativo di cui al comma 2 e' adottato su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il relativo schema e' trasmesso alle Camere per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si esprimono entro sessanta giorni. Decorso il termine previsto per l'espressione dei pareri parlamentari, il decreto puo' essere comunque adottato. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente il testo alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione, perche' su di esso sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari entro trenta giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, il decreto puo' comunque essere adottato in via definitiva. In conformita' all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora il decreto legislativo di cui al comma 2 del presente articolo determini nuovi o maggiori oneri non compensati al proprio interno, il medesimo decreto legislativo e' emanato solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.
Testo vigente dal 15 gennaio 2016
