La data di svolgimento delle elezioni per il rinnovo dei comitati dell'emigrazione italiana e' rinviata di 7 mesi rispetto alla scadenza triennale indicata nell'articolo 8, primo comma, della legge 8 maggio 1985, n. 205. Qualora alla data delle elezioni di cui al comma 1 non sia entrata in vigore la nuova normativa elettorale, si applichera' la disciplina prevista dalla legge 16 agosto 1986, n. 530.
Testo vigente dal 22 gennaio 1990
