La data di svolgimento delle elezioni per il rinnovo dei comitati dell'emigrazione italiana e' rinviata di 7 mesi rispetto alla scadenza triennale indicata nell'articolo 8, primo comma, della legge 8 maggio 1985, n. 205. Qualora alla data delle elezioni di cui al comma 1 non sia entrata in vigore la nuova normativa elettorale, si applichera' la disciplina prevista dalla legge 16 agosto 1986, n. 530.

Testo vigente dal 22 gennaio 1990

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urn:nir:stato:legge:1990-01-17;5~art1 · fonte su Normattiva