Art. 4
Alla copertura della spesa derivante dalla presente legge si provvede mediante l'utilizzo degli stanziamenti previsti dal regio decreto 11 luglio 1941, n. 675, per i posti di organico di gruppo B del ruolo ad esaurimento delle nuove costruzioni ferroviarie soppressi e trasferiti, per effetto del precedente art. 3, nella carriera di concetto del Genio civile.
Testo vigente dal 20 marzo 1958
