Le societa' di navigazione a carattere regionale sono tenute a rilevare il naviglio che il Ministero della marina mercantile reputa necessario per l'esercizio delle linee di cui al precedente articolo 1, appartenente alle societa' che gestiscono i servizi marittimi postali e commerciali sovvenzionati di carattere locale, in base alle convenzioni stipulate in applicazione della legge 22 dicembre 1973, n. 826. Il prezzo del rilievo e' determinato da un collegio peritale, con funzione di arbitro inappellabile, composto di cinque membri, dei quali due nominati da ciascuna delle due parti interessate e il quinto, in mancanza di accordo tra le parti, dal presidente del tribunale di Roma.

Testo vigente dal 9 giugno 1975

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urn:nir:stato:legge:1975-05-19;169~art6 · fonte su Normattiva