Art. 4 — Promozioni a direttore di sezione e a vice provveditore agli studi
Ferme restando le norme di cui all'articolo 368 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, la promozione a direttore di sezione e a vice provveditore agli studi nei ruoli di cui alla allegata tabella A, si consegue mediante unico concorso per esami di merito distinto o mediante unico esame di idoneita'. Il numero dei posti da conferire nell'uno e all'altro ruolo, e' distintamente indicato nel bando di concorso. Salvo il disposto del successivo articolo 8 il conferimento dell'una o dell'altra qualifica e l'inquadramento nei rispettivi ruoli sono disposti secondo l'ordine di graduatoria tenuto conto delle opzioni dei vincitori.
Testo vigente dal 12 dicembre 1961
