Ferme restando le norme di cui all'articolo 368 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, la promozione a direttore di sezione e a vice provveditore agli studi nei ruoli di cui alla allegata tabella A, si consegue mediante unico concorso per esami di merito distinto o mediante unico esame di idoneita'. Il numero dei posti da conferire nell'uno e all'altro ruolo, e' distintamente indicato nel bando di concorso. Salvo il disposto del successivo articolo 8 il conferimento dell'una o dell'altra qualifica e l'inquadramento nei rispettivi ruoli sono disposti secondo l'ordine di graduatoria tenuto conto delle opzioni dei vincitori.

Testo vigente dal 12 dicembre 1961

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1961-12-07;1264~art4 · fonte su Normattiva