Riordinamento dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA)

Art. 12 — Disposizioni in materia fiscale e rappresentanza in giudizio

Valgono per l'Azienda le disposizioni vigenti in materia fiscale per le altre amministrazioni dello Stato. Nei giudizi attivi e passivi avanti l'autorita' giudiziaria ordinaria e dei collegi arbitrali e giurisdizionali speciali, l'azienda e' rappresentata dall'Avvocatura generale dello Stato.

Testo vigente dal 26 agosto 1982

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urn:nir:stato:legge:1982-08-14;610~art12 · fonte su Normattiva