E' autorizzata la sottoscrizione, da parte dello Stato, di nuove azioni della, costituenda, societa' per l'importo complessivo di lire 4 miliardi e 500 milioni. La relativa spesa fara' carico, per lire 500 milioni all'esercizio finanziario 1958-59, per lire 2.220 milioni all'esercizio 1959-60 e per lire 1.780 milioni all'esercizio 1960-61. Alla spesa si fara' fronte a carico del Fondo speciale iscritto al capitolo 734, per l'esercizio finanziario 1958-59, ed al capitolo 612, per l'esercizio finanziario 1959-60, dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio. Le condizioni e le modalita' inerenti alla effettiva erogazione delle somme previste nel primo comma saranno stabilite dal Comitato permanente dei Ministri, di cui all'art. 4 della legge 22 dicembre 1956, n. 1589.

Testo vigente dal 13 agosto 1959

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urn:nir:stato:legge:1959-07-24;608~art3 · fonte del testo