Nel caso di scioglimento, il liquidatore, nominato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, provvedera' alla liquidazione dell'attivo ed alla estinzione del passivo. Il patrimonio netto sara' assegnato alla Federazione nazionale degli Ordini dei veterinari che lo devolvera' a scopi assistenziali in favore della categoria.

Testo vigente dal 17 settembre 1962

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urn:nir:stato:legge:1962-08-18;1357~art29 · fonte su Normattiva