Il controllo sulla gestione finanziaria dell'Istituto e' esercitato dalla Corte dei conti, ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259, con le modalita' di cui all'articolo 12 della legge stessa. Continuano ad applicarsi all'Istituto le disposizioni vigenti per le amministrazioni dello Stato in materia tributaria. La difesa e la rappresentanza dell'Istituto davanti a qualsiasi giurisdizione, cosi' come la relativa consulenza legale, sono assicurate dall'ufficio legale dello stesso Istituto, salvo diverso avviso del comitato esecutivo che puo' deliberare di avvalersi del patrocinio esterno.

Testo vigente dal 28 marzo 1989

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urn:nir:stato:legge:1989-03-18;106~art6 · fonte su Normattiva