Riordinamento dell'Ufficio traduzioni di leggi ed atti stranieri

Art. 13 — Inquadramento del personale in servizio

Il personale appartenente ai ruoli dell'Ufficio traduzioni, di cui alla tabella 9 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e' collocato nei ruoli organici stabiliti dall'articolo 1 della presente legge, nella qualifica corrispondente a quella di provenienza, avuto riguardo al titolo di studio posseduto, alla anzianita' di servizio ed all'attuale qualifica.

Testo vigente dal 21 agosto 1962

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urn:nir:stato:legge:1962-08-01;1206~art13 · fonte su Normattiva