Il contributo, nella misura stabilita nel primo comma dell'articolo 26, e' dovuto a far tempo dal 1 gennaio 1967. Dalla stessa data si applicano le disposizioni della presente legge relative alle prestazioni previdenziali, ivi compresa la riliquidazione delle pensioni a carico della Cassa in corso di godimento.

Testo vigente dal 27 febbraio 1967

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urn:nir:stato:legge:1967-02-04;37~art38 · fonte su Normattiva