Art. 38 — Decorrenza delle nuove misure di pensione e di contributi
Il contributo, nella misura stabilita nel primo comma dell'articolo 26, e' dovuto a far tempo dal 1 gennaio 1967. Dalla stessa data si applicano le disposizioni della presente legge relative alle prestazioni previdenziali, ivi compresa la riliquidazione delle pensioni a carico della Cassa in corso di godimento.
Testo vigente dal 27 febbraio 1967
