titolo III — DEI RICOVERI PER CURA E PER RIEDUCAZIONE E QUALIFICAZIONE
- Art. 29 — Ammissione degli invalidi in ospedali psichiatrici
- Art. 30 — Ammissione degli invalidi minori in Istituti di rieducazione e qualificazione
- Art. 31 — Minori invalidi esclusi dall'ammissione in Istituti di rieducazione e qualificazione
- Art. 32 — Amministrazione di assegni da parte dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra nell'interesse dei minori invalidi