titolo IV — CUMULO ED OPZIONE FRA IL TRATTAMENTO DI GUERRA E ALTRO TRATTAMENTO
- Art. 33 — Intangibilità del trattamento di guerra e sua cumulabilità con altri assegni a carico dello Stato
- Art. 34 — Cumulo tra pensione ordinaria e di guerra
- Art. 35 — Opzione fra trattamento pensionistico e risarcimento derivante da assicurazione contro gli infortuni
- Art. 36 — Infortunio di marittimi militarizzati
- Art. 37 — Pensione privilegiata ordinaria in funzione di quella di guerra
- Art. 38 — Pensione privilegiata più favorevole
- Art. 39 — Estensione delle disposizioni, di cui al precedente articolo 38, ad altri soggetti
- Art. 40 — Opzione fra trattamento pensionistico e indennità dovute da Stati esteri
- Art. 41 — Disciplina del riparto, in caso di opzione, fra più aventi diritto