Art. 6 — Missioni di lunga durata
Agli ispettori di finanza della Ragioneria generale dello Stato inviati in missione di durata non inferiore a 30 giorni, fermo restando quanto disposto dall'articolo 2 della legge 26 luglio 1978, n. 417, e' data facolta' di chiedere, con opzione giornaliera e comunque dietro presentazione di regolari fatture o di ricevute fiscali integrate con nominativo del cliente, il rimborso della spesa sostenuta per uno oppure due pasti per ogni giorno di missione, limitatamente ai giorni successivi al trentesimo. Detto rimborso non puo' eccedere, per ciascun pasto, l'importo di lire 18.000 per il personale indicato ai punti 1, 2 e 3 della tabella A ed 1 della tabella D allegate alla legge 18 dicembre 1973, n. 836, e di lire 15.000 per il rimanente personale, somme alle quali sono rispettivamente ridotte le spese eventualmente documentate in eccedenza. Le misure dell'indennita' di trasferta spettanti sono ridotte del 20 per cento per ciascun pasto di cui venga richiesto il rimborso. A decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge, gli importi di cui al precedente comma 2 possono essere aumentati annualmente, con decreto del Ministro del tesoro, dello stesso incremento subito dall'indennita' di trasferta in applicazione dell'articolo 1, sesto comma, della legge 26 luglio 1978, n. 417. Nel caso di missioni che si protraggano oltre i 30 giorni consecutivi, agli ispettori di finanza di cui al comma 1, puo' essere consentito, a richiesta e previa intesa con l'amministrazione di appartenenza, di rientrare nella sede di servizio, con cadenza non inferiore a 30 giorni, in occasione di fine settimana lavorativa o di piu' giornate festive consecutive.
Testo vigente dal 21 agosto 1985
