Ogni Camera deve inviare entro 30 giorni dall'adozione, al Ministero del commercio con l'estero, tramite la rappresentanza diplomatica italiana competente:

  • a)una copia delle deliberazioni adottate dagli organi camerali;
  • b)un copia dei bilanci preventivo e consuntivo, corredati di una relazione del collegio dei revisori dei conti;
  • c)un elenco dei soci, con le variazioni rispetto all'anno precedente;
  • d)una relazione sull'attivita' svolta nell'anno precedente e sui risultati conseguiti.

Testo vigente dal 21 luglio 1970

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urn:nir:stato:legge:1970-07-01;518~art6 · fonte su Normattiva