Ogni Camera deve inviare entro 30 giorni dall'adozione, al Ministero del commercio con l'estero, tramite la rappresentanza diplomatica italiana competente:
- a)una copia delle deliberazioni adottate dagli organi camerali;
- b)un copia dei bilanci preventivo e consuntivo, corredati di una relazione del collegio dei revisori dei conti;
- c)un elenco dei soci, con le variazioni rispetto all'anno precedente;
- d)una relazione sull'attivita' svolta nell'anno precedente e sui risultati conseguiti.
Testo vigente dal 21 luglio 1970
