titolo I — INDENNITA' DI IMPIEGO OPERATIVO, DI IMBARCO, DI AERONAVIGAZIONE E DI VOLO E PER ALTRE PARTICOLARI CONDIZIONI DI IMPIEGO.
- Art. 1 — Indennità di impiego operativo
- Art. 2 — Indennità d'impiego operativo per reparti di campagna
- Art. 3 — Indennità di imbarco
- Art. 4 — Indennità di aeronavigazione
- Art. 5 — Indennità di volo
- Art. 6 — Indennità per il controllo dello spazio aereo
- Art. 7 — Indennità di marcia e di aeromanovra
- Art. 8 — Indennità supplementare per truppe da sbarco, per unità anfibie e per incursori e subacquei
- Art. 9 — Indennità supplementare di comando navale, di mancato alloggio e di fuori sede
- Art. 10 — Indennità supplementari per particolari servizi disimpegnati dalle unità navali e per particolari incarichi espletati a bordo delle unità navali
- Art. 11 — Trattamento tavola alle mense di bordo
- Art. 12 — Indennità supplementari per pronto intervento aereo, per piloti collaudatori-sperimentatori, per piloti istruttori di volo o di specialità e compensi di collaudo
- Art. 13 — Indennità per allievi piloti, per ufficiali allievi osservatori, per allievi paracadutisti
- Art. 14 — Indennità di volo oraria
- Art. 15 — Indennità supplementare per servizio presso poligoni permanenti e stazioni radio e radar con compiti tecnico-operativi militari di carattere speciale
- Art. 16 — Norme di corresponsione e cumulabilità delle indennità
- Art. 17 — Effetti pensionistici
- Art. 18 — Determinazione dell'entità massima del personale destinatario delle norme contenute nel titolo I della presente legge
- Art. 19