Per la formazione dell'elenco delle strade statali, per la classificazione delle strade medesime o per la declassificazione di strade o tronchi di esse dalla categoria delle statali si applicano gli articoli 2, 3 e 12 della legge 12 febbraio 1958, n. 126. I tratti di varianti che si eseguano in modifica dei percorsi di strade statali senza alterarne i caposaldi di tracciato, sono considerati appartenenti, a tutti gli effetti, alle strade statali. In tali casi, ai tratti del preesistente tracciato sostituiti dalla variante si applica l'articolo 6 della citata legge 12 febbraio 1958, n. 126.

Testo vigente dal 7 marzo 1961

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urn:nir:stato:legge:1961-02-07;59~art3 · fonte su Normattiva