E' istituita la pianta organica dei salariati di ruolo (operai permanenti) dell'Azienda nazionale autonoma delle strade di cui alla tabella allegata alla presente legge. A tale categoria di personale, si applicheranno le norme vigenti, salvo quanto disposto dal successivo articolo 65 della presente legge. Per le nomine in ruolo del personale di cui al precedente comma sono istituite apposite Commissioni esaminatrici dei concorsi relativi, composte da un funzionario con qualifica non inferiore a direttore di divisione o ingegnere capo, presidente, e da due funzionari con qualifica non inferiore a direttore di sezione o ingegnere superiore, membri. Ha le funzioni di segretario un impiegato di qualifica non inferiore a consigliere di seconda classe. Nel bando di concorso saranno stabilite le sedi in cui sara' espletata la prova d'arte e quelle presso le quali saranno assegnati i vincitori, nonche' i criteri di massima per la valutazione dei titoli e dei requisiti degli aspiranti.

Testo vigente dal 7 marzo 1961

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urn:nir:stato:legge:1961-02-07;59~art56 · fonte su Normattiva