Art. 11 — Entrate e spese
Le entrate e le spese dell'Ufficio centrale dopolavoro dei monopoli di Stato sono iscritte in appositi capitoli da istituire negli stati di previsione dell'entrata e della spesa dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato costituenti gestione speciale. In relazione ai versamenti delle entrate di cui al secondo e terzo comma del precedente articolo 8, il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla iscrizione dei corrispondenti importi agli appositi capitoli di spesa dell'ufficio centrale dopolavoro. Le somme non erogate nei singoli esercizi saranno accertate tra i residui e potranno essere utilizzate negli esercizi successivi.
Testo vigente dal 5 maggio 1971
