Le entrate e le spese dell'Ufficio centrale dopolavoro dei monopoli di Stato sono iscritte in appositi capitoli da istituire negli stati di previsione dell'entrata e della spesa dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato costituenti gestione speciale. In relazione ai versamenti delle entrate di cui al secondo e terzo comma del precedente articolo 8, il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla iscrizione dei corrispondenti importi agli appositi capitoli di spesa dell'ufficio centrale dopolavoro. Le somme non erogate nei singoli esercizi saranno accertate tra i residui e potranno essere utilizzate negli esercizi successivi.

Testo vigente dal 5 maggio 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-04-01;217~art11 · fonte su Normattiva