Riorganizzazione del dopolavoro dei monopoli di Stato

Art. 3 — Composizione della commissione

Presso la direzione generale dei monopoli di Stato e' istituita una commissione del dopolavoro dei monopoli di Stato presieduta dal direttore generale e composta:

  • a)dal vice direttore generale amministrativo che la presiede in caso di assenza o impedimento del direttore generale;
  • b)dal capo della direzione centrale per i servizi degli affari generali e del personale;
  • c)dal capo della direzione per i servizi delle manifatture;
  • d)dal capo dell'ufficio centrale dopolavoro;
  • e)dal direttore capo di ragioneria dei monopoli di Stato;
  • f)da un medico fiduciario dell'amministrazione designato dal direttore generale;
  • g)da sette rappresentanti delle sezioni del dopolavoro nominati dall'assemblea dei presidenti di sezione. Un funzionario della direzione generale dei monopoli di Stato, con qualifica non inferiore a quella di ispettore amministrativo o di primo revisore, esercita le funzioni di segretario.

Testo vigente dal 5 maggio 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-04-01;217~art3 · fonte del testo