[1]AI personale del soppresso Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura (U.N.S.E.A.) che presta servizio alle dipendenze di Enti parastatali e di diritto pubblico, e' data facolta' di riscattare, ai fini del trattamento di quiescenza, il servizio prestato alle dipendenze degli Enti di provenienza, secondo le disposizioni contenute nell'articolo 9 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262.

[2]La presente legge, munita del sigillo dello stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[3]Data a Roma, addi' 9 febbraio 1963

[4]SEGNI

[5]TREMELLONI FANFANI - RUMOR Visto, il Guardasigilli: BOSCO

Testo vigente dal 28 febbraio 1963

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urn:nir:stato:legge:1963-02-09;114~artunico · fonte del testo